Alcoltest, la Cassazione: “Vale la misurazione che rileva il tasso più basso”

  • Postato il 17 settembre 2025
  • Giustizia
  • Di Il Fatto Quotidiano
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Se due test alcolemici hanno risultati differenti bisogna considerare l‘esito con i risultati più bassi. Lo ha stabilito a Cassazione fissando questo principio: “Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come previsto nella fattispecie, deve prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei”.

La decisione è nata dalla trattazione di un caso da Reggio Calabria. Come riporta Il Messaggero, la Corte d’appello aveva confermato una sentenza di primo grado, che condannava un automobilista e disponeva la revoca della patente. Nel primo alcoltest l’uomo era risultato avere un tasso pari a 1,56, livello che avrebbe fatto scattare le sanzioni penali massime, nella seconda misurazione, però, il livello era sceso a 1,32. Il secondo rilevamento comportava solo il ritiro della patente.

I giudici ha accolto il ricorso dell’automobilista, ribaltando le condanne di primo e secondo grado. Per la Corte il presupposto della sentenza è sbagliato: “È errato l’assunto contenuto nella sentenza impugnata secondo cui, sul presupposto che possano essere diverse le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56) delle due misurazioni effettuate”.

Il Codice della strada “prevede due misure concordanti del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile”. La finalità è evitare “errori dell’apparato, o fisiologiche oscillazioni nell’esito della procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità”.

“Nel caso in cui le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come previsto nella fattispecie, deve prendersi a base del giudizio quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei – conclude la Corte -. L’ipotesi di reato contestata all’imputato sussiste quando il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione risulti superiore al limite previsto dalla legge, non potendo trovare applicazione la revoca della patente di guida qualora il valore della seconda misurazione sia inferiore alla soglia stabilita”.

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Il Fatto Quotidiano

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